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RECLAMI RICORSI E CONCILIAZIONE

Banca di Pescia e Cascina s.c si pone come obiettivo quello di arrivare alla massima soddisfazione della propria clientela ed all'ascolto delle sue esigenze.

In questa ottica ha stabilito specifiche regole e procedure interne per accogliere suggerimenti e reclami e aderisce a due sistemi stragiudiziali di risoluzione delle controversie: l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e l'Arbitro Controversie Finanziarie (ACF).

Il cliente, nel caso in cui non abbia trovato soluzione ad un problema rivolgendosi direttamente al personale della Banca, ha il diritto di presentare formale reclamo.

Il Cliente può presentare un reclamo nei seguenti modi:

  • - Compilazione dell'apposito form/modulo presente sul sito internet;
  • - Invio di una lettera per posta ordinaria o raccomandata o anche consegnata a mano;
  • - Consegna diretta ad uno sportello della Banca;
  • - Invio di una mail o di una PEC agli indirizzi sotto riportati:

Recapiti dell'ufficio reclami
BANCA DI PESCIA E CASCINA S.C.
UFFICIO RECLAMI
VIA ALBERGHI N. 26
51012 – PESCIA (PT)
[email protected]
[email protected]

La Banca procederà ad inviare conferma dell'avvenuta ricezione e risposta al reclamo possibilmente con lo stesso mezzo con cui lo ha ricevuto.

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari (conti correnti, carte di credito e di pagamento, mutui, finanziamenti, ecc.) ed a servizi e attività di investimento.

Detti termini sono ridotti a 15 giorni lavorativi (o 35 giorni lavorativi in caso di situazioni eccezionali) se il reclamo ha ad oggetto servizi di pagamento rientranti nella disciplina della c.d. PSD.

Per quanto riguarda i reclami legati ai prodotti assicurativi vedi allegato sotto riportato.

Clicca qui per saperne di più

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Se, in seguito a un reclamo presentato per controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, la risposta ricevuta dalla Banca è ritenuta non soddisfacente oppure non si riceva alcuna risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria è possibile rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo indipendente costituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB) e rappresenta un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari (con esclusione dei servizi e delle attività di investimento).

I casi in cui puoi rivolgerti all'Arbitro Bancario Finanziario sono:

  • • l'operazione o il comportamento contestato sia successivo alla data del 1° gennaio 2009;
  • • la somma richiesta all'intermediario non superi i 100.000 euro, se il reclamo comporta una somma di denaro; senza limiti di importo, se si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà ; non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.

L'ABF infatti decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto.

Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico e comunque le parti, hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Per maggiori informazioni e dettagli sull'Arbitro Bancario Finanziario, è disponibile il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.

ARBITRO per le CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF)

In caso di controversie inerenti alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria, è possibile rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), nei casi in cui:

la somma richiesta all'intermediario non superi i 500.000 euro; sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie;

sia stato preventivamente presentato un reclamo all'intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione.

L'ACF è competente nella risoluzione di controversie insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/98.

Sono comunque esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al paragrafo precedente, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria.

La data di avvio dell'operatività dell'ACF è il 9 gennaio 2017.

A partire da tale data la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob e l'Ombudsman – Giurì Bancario non accetteranno più nuovi ricorsi, pur continuando a gestire quelli già ricevuti.

Per maggiori informazioni sull'ACF è possibile consultare il sito Internet https://www.acf.consob.it.

Si ricorda comunque che al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, occorre attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it dove è disponibile in relativo Regolamento oppure ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposto Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Il ricorso o all'ABF o all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

CONTROVERSIE INERENTI L'INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non ha ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Restano esclusi dalla competenza dell'IVASS, le controversie in materia di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (polizze ramo III e V), per le quali vale invece la competenza di cui al precedente punto 2) in materia di servizi e attività di investimento.

Si mettono a disposizione dei clienti: